Art. 5.
(Operatività del servizio).

      1. La chiamata al servizio telefonico per i minori è gratuita.
      2. Nei limiti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, le telefonate possono essere smistate, secondo l'oggetto e la natura della richiesta, alle istituzioni competenti nella materia, quali ospedali, aziende sanitarie locali, centri di recupero per tossicodipendenti o autorità di pubblica sicurezza, al fine di garantire un intervento tempestivo e mirato alla natura del problema esposto.
      3. Colui che riceve la chiamata del minore, qualora ravvisi fatti penalmente rilevanti, è tenuto a denunciarli alle autorità di pubblica sicurezza o alla magistratura. Tuttavia, qualora ravvisi circostanze per le quali, a suo giudizio, un intervento della pubblica autorità potrebbe causare un peggioramento della situazione del minore, o di chi ha effettuato la chiamata, può non denunciare il fatto per il periodo necessario ad assicurare la tutela della sicurezza del minore, e comunque per non più di dieci giorni, ed è tenuto al segreto professionale.